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Banche Italiane, Fallimenti, Crisi: Quali Diritti Abbiamo?

    Dallo scoppio della crisi finanziaria ed economica, ovverosia a partire dal 2008, molte banche italiane e straniere si sono trovate in difficoltà.

    Queste difficoltà sono state spesso superate attraverso gli aumenti di capitale, mentre in altri casi sono direttamente intervenuti gli Stati sovrani a garantire la stabilità del sistema finanziario.

    Pure le banche italiane, tra salvataggi, fallimenti pilotati e crisi legata ai cosiddetti crediti deteriorati, che sono in costante aumento, non sono ancora riuscite a vedere la luce in fondo al tunnel.

    Ma quali rischi corrono al riguardo gli azionisti, gli investitori ed i correntisti delle banche online? In altre parole, quali diritti abbiamo?

     

    Banche italiane, quali diritti abbiamo sui servizi?

    Ebbene, per quel che riguarda l’accesso e la fruizione dei servizi bancari, il cliente può esercitare sempre ed in ogni momento il diritto a presentare un reclamo all’istituto di credito.

    La banca, acquisito il reclamo, è poi obbligata non solo a gestirlo, ma anche a fornire una risposta al cliente ed a trovare eventualmente una soluzione.

    Qualora il cliente bancario non dovesse ritenere adeguata la risposta della banca al reclamo, oppure non si riceve alcuna risposta, allora sarà possibile sporgere reclamo all’ABF, l’Arbitro Bancario Finanziario.

     

    Banche italiane, l’ABF per la risoluzione stragiudiziale delle controversie

    L’Arbitro Bancario Finanziario è stato infatti istituito al fine di risolvere le controversie tra banche e clienti senza il ricorso alla giustizia ordinaria, ed opera a livello nazionale attraverso tre Collegi.

    Questi tre Collegi si trovano a Milano, a Roma ed a Napoli con ciascuno composto da cinque membri come segue: il Presidente del Collegio ed altri due membri sono scelti dalla Banca d’Italia; un membro risulta essere designato dalle associazioni che rappresentano i clienti, ovverosia le associazioni dei Consumatori e delle Imprese: il quinto ed ultimo membro viene invece designato dalle associazioni degli intermediari.


    Banche italiane in crisi: quali diritti abbiamo in caso di fallimento?

    Per quel che riguarda invece il rapporto tra il cliente e la banca in difficoltà al punto da rischiare il fallimento, dall’1 gennaio del 2016 le regole sono cambiate con l’entrata in vigore del bail in che introduce il cosiddetto salvataggio interno, e che nello stesso tempo esclude che, così come avvenuto in passato, siano gli Stati sovrani a salvare le banche in difficoltà attraverso fondi pubblici.

    Nel dettaglio, con il bail in una banca in difficoltà può mettere a punto un piano di salvataggio e di rilancio dall’interno, ovverosia tagliando le perdite scaricandole in primis sugli azionisti, e poi a seguire sui creditori a partire per esempio da coloro che detengono obbligazioni subordinate.

    Se tali azioni non dovessero essere sufficienti per il salvataggio, allora il bail in prevede che, nel rispetto di opportune condizioni, vengano ‘aggrediti’ pure i conti correnti.

    Trattasi, nello specifico, del cosiddetto prelievo forzoso che scatta però solo su quei conti correnti dove sono presenti depositi sopra i 100 mila euro. E questo perché i conti correnti con liquidità fino a 100 mila euro sono sempre e comunque tutelati, anche in caso di bail in, dai fondi interbancari di tutela dei depositi degli Stati membri dell’Ue, e quindi anche in Italia.